Dott. Ciro D'Arpa
Il consenso informato nelle MNC
La acquisizione del consenso informato da parte del paziente alle procedure diagnostiche e/o terapeutiche proposte da ogni medico è obbligatoria, in ambiente privato o pubblico (ospedali, studi convenzionati, etc.). Il consenso viene rilasciato dal paziente in modo esplicito, in forma verbale o scritta. Il medico, nel richiedere il consenso di volta in volta, in riferimento alle singole e specifiche situazioni cliniche, deve prospettare: la diagnosi attuale (o il sospetto diagnostico), la prognosi personale, ed il trattamento proposto con i suoi obbiettivi, modalità di conduzione, alternative e rischi possibili.

Nel vigente Sistema Sanitario italiano, che è di tipo "esclusivo"(1), il medico non ha sempre la competenza per operare con doppie diagnosi che affianchino quella convenzionale, non è quindi in grado di porre diagnosi-prognosi-terapie alternative a quelle standard, e non può pertanto correttamente proporre alternative al di fuori delle sue competenze, nè valutare le stesse terapie da lui proposte in un contesto più ampio.

In un tale Sistema Sanitario, Medicine di grande rilevanza e di vasto impiego clinico in scala mondiale, come ad esempio la Medicina Omeopatica e la Medicina Tradizionale Cinese, sono artificiosamente rubricate sotto la dizione generica di "Medicine Non Convenzionali" o "Medicine Alternative", e non hanno fonti istituzionali deputate alla specifica informazione.

Esse possono essere legittimamente proposte dal medico al paziente, ed attuate nei singoli casi specifici. Reciprocamente, ogni paziente ha diritto di richiedere cure "alternative" a quelle convenzionali, secondo i dettami costituzionali del "diritto alla libertà di scelta terapeutica" (art. 34 della Costituzione). In questo campo, il paziente può facilmente non trovarsi sufficientemente informato per esprimere adeguatamente il suo consenso alle terapie proposte.

La prima informazione che il paziente dovrebbe ricevere riguarda la competenza specifica del medico. Essa deve essere fornita dal medico, in quanto essa non è desumibile dai suoi curricula pubblici (richiedibili agli Ordini dei Medici), nè tale competenza può essere specificata sulla targa pubblicitaria del medico (2).

Il secondo tipo di informazioni che il paziente dovrebbe possedere è in riferimento alla particolare Medicina Non Convenzionale (per esempio all'Omeopatia o all'Agopuntura): che cos'è, in cosa consiste la cura, etc.. In modo che il paziente possa esaminare queste informazioni ed eventualmente discuterne con il proprio medico.

(1) Secondo il documento ad hoc del CSS (1996), in Italia vige un sistema sanitario "esclusivo" o "monopolistico" nei confronti di un unico tipo di Medicina che viene pertanto convenzionalmente considerata "ufficiale". Di conseguenza, ogni altra forma di Medicina viene considerata "non ufficiale" o "alternativa" o "non convenzionale".

(2) Questa limitazione, sancita dalle norme vigenti sulla pubblicità sanitaria, ha sollevato più di un sospetto di incostituzionalità, poichè lede il diritto di informazione del paziente e rende meno "informato" il suo consenso alle cure proposte.
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