La acquisizione del consenso informato da
parte del paziente alle procedure diagnostiche e/o terapeutiche
proposte da ogni medico è obbligatoria, in ambiente privato
o pubblico (ospedali, studi convenzionati, etc.). Il consenso
viene rilasciato dal paziente in modo esplicito, in forma verbale
o scritta. Il medico, nel richiedere il consenso di volta in
volta, in riferimento alle singole e specifiche situazioni cliniche,
deve prospettare: la diagnosi attuale (o il sospetto diagnostico),
la prognosi personale, ed il trattamento proposto con i suoi
obbiettivi, modalità di conduzione, alternative e rischi possibili.
Nel vigente Sistema Sanitario italiano, che è di tipo "esclusivo"(1),
il medico non ha sempre la competenza per operare con doppie
diagnosi che affianchino quella convenzionale, non è quindi
in grado di porre diagnosi-prognosi-terapie alternative a
quelle standard, e non può pertanto correttamente proporre
alternative al di fuori delle sue competenze, nè valutare
le stesse terapie da lui proposte in un contesto più ampio.
In un tale Sistema Sanitario, Medicine di grande rilevanza
e di vasto impiego clinico in scala mondiale, come ad esempio
la Medicina Omeopatica e la Medicina Tradizionale Cinese,
sono artificiosamente rubricate sotto la dizione generica
di "Medicine Non Convenzionali" o "Medicine Alternative",
e non hanno fonti istituzionali deputate alla specifica informazione.
Esse possono essere legittimamente proposte dal medico al
paziente, ed attuate nei singoli casi specifici. Reciprocamente,
ogni paziente ha diritto di richiedere cure "alternative"
a quelle convenzionali, secondo i dettami costituzionali del
"diritto alla libertà di scelta terapeutica" (art. 34 della
Costituzione). In questo campo, il paziente può facilmente
non trovarsi sufficientemente informato per esprimere adeguatamente
il suo consenso alle terapie proposte.
La prima informazione che il paziente dovrebbe ricevere riguarda
la competenza specifica del medico. Essa deve essere fornita
dal medico, in quanto essa non è desumibile dai suoi curricula
pubblici (richiedibili agli Ordini dei Medici), nè tale competenza
può essere specificata sulla targa pubblicitaria del medico
(2).
Il secondo tipo di informazioni che il paziente dovrebbe
possedere è in riferimento alla particolare Medicina Non Convenzionale
(per esempio all'Omeopatia o all'Agopuntura): che cos'è, in
cosa consiste la cura, etc.. In modo che il paziente possa
esaminare queste informazioni ed eventualmente discuterne
con il proprio medico.
(1) Secondo il documento ad hoc del CSS (1996), in Italia vige
un sistema sanitario "esclusivo" o "monopolistico" nei confronti
di un unico tipo di Medicina che viene pertanto convenzionalmente
considerata "ufficiale". Di conseguenza, ogni altra forma di
Medicina viene considerata "non ufficiale" o "alternativa" o
"non convenzionale".
(2) Questa limitazione, sancita dalle norme vigenti sulla
pubblicità sanitaria, ha sollevato più di un sospetto di incostituzionalità,
poichè lede il diritto di informazione del paziente e rende
meno "informato" il suo consenso alle cure proposte.